Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1 del 3 gennaio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

La validitą delle deliberazioni dell'assemblea condominiale non č condizionata ad una preventiva costituzione legale del condominio, ovvero alla preventiva approvazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali. Invero, il condominio sorge pleno jure con la costruzione su suolo comune, ovvero con il frazionamento, da parte dell'unico proprietario o di pił comproprietari pro indiviso, di un edificio, i cui piani o porzioni di piano vengano attribuiti a due o pił soggetti in proprietą esclusiva; la formazione del regolamento condominiale si inserisce, a sua volta, senza alcun carattere di preliminaritą nel novero delle attribuzioni demandate al potere deliberante dell'assemblea; del pari non č preliminare l'approvazione delle tabelle millesimali, poiché il criterio di identificazione della quota di partecipazione del condomino al condominio, esiste indipendentemente dalla formazione di tali tabelle e consente di valutare anche a posteriori, se i quorum richiesti per la validitą dell'assemblea e delle relative deliberazioni, siano stati, o meno, raggiunti.

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