Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3323 del 4 giugno 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel nuovo rito del lavoro, l'introduzione del giudizio con citazione, anziché con ricorso, comporta soltanto il mutamento del rito, al quale il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; mentre, ove tale adeguamento non sia stato disposto, l'irregolarità, non comportando una nullità assoluta, può essere fatta valere come motivo di gravame, sempreché si deduca uno specifico pregiudizio processuale che dalla mancata applicazione del rito sia concretamente derivato e che abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul regime delle prove o sulle facoltà di cui le parti dispongono per l'esercizio del loro diritto di difesa.

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