Cassazione civile Sez. III sentenza n. 428 del 19 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il giudice disponga la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., l'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione e di concessione di termine perentorio per la integrazione degli atti deve essere comunicata solo alla parte contumace e non anche a quella precedentemente costituitasi.

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