Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26611 del 6 novembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito locatizio l'ordinanza di trasformazione del rito prevista dall'art. 426 c.p.c. deve essere comunicata alla parte contumace, in osservanza di un principio generale del nostro ordinamento ; tuttavia la mancata comunicazione può essere eccepita solo dal soggetto interessato ossia il contumace (che si costituisca successivamente ) e non dalla parte già costituita, che non vi ha interesse se non è compromesso il suo diritto di difesa.

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