Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5334 del 8 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

È affetta da nullità e non da mera annullabilità, ed è quindi impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse la delibera dell'assemblea condominiale che ponga le spese di lite in proporzione della sua quota, a carico del condomino pur avendo questi ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea.

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