Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 114 del 10 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di competenza territoriale per le controversie del lavoratore parasubordinato, la clausola derogativa del foro del domicilio del prestatore d'opera č nulla ai sensi dell'art. 413, ultimo comma, c.p.c., anche se il giudizio venga instaurato successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione, non potendosi privare il lavoratore della garanzia che assiste la sua posizione quando egli faccia valere diritti derivanti dal rapporto estinto, talvolta esercitabili proprio a seguito dell'estinzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.