Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3529 del 27 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Una volta decorso il termine di sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda (o della sua dipendenza), il foro del luogo di origine del rapporto di lavoro, alternativamente previsto dall'art. 413 c.c., continua ad essere operante e a prevalere su quello generale delle persone fisiche (e giuridiche) previsto dall'ultimo comma del cit. articolo; ed, ai fini della sua identificazione con il luogo della prestazione lavorativa, ben può essere assunta come circostanza univocamente concludente, in difetto di contrarie risultanze, quella che ivi l'azienda avesse anche la propria sede unica, dove doveva essere manifestata la volontà di assunzione del lavoratore e ricevuta la comunicazione del corrispondente atto di accettazione di quest'ultimo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.