Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6237 del 10 dicembre 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 413, secondo comma, c.p.c. — nel disporre, per le controversie individuali di lavoro, che competente per territorio č il giudice nella cui circoscrizione č sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale č addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto — prevede una serie di fori alternativi concorrenti, fra i quali non č compreso quelle del luogo di svolgimento dell'attivitā di lavoro, ove lo stesso non coincida con uno dei fori espressamente indicati.

(massima n. 2)

Nelle controversie individuali di lavoro, l'attore č libero di scegliere tra i fori alternativi speciali previsti dal secondo comma dell'art. 413 c.p.c., ma ha l'onere di dimostrare che di quello prescelto ricorrono gli elementi di fatto della fattispecie legale.

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