Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2723 del 22 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Per dipendenza dell'azienda, ai fini dell'applicazione del relativo foro, ai sensi dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., con riguardo a controversia concernente un rapporto di lavoro subordinato, deve intendersi una struttura organizzativa di ordine economico e funzionale ubicata in un luogo diverso dalla sede dell'azienda e caratterizzata dall'esplicazione di un potere discrezionale e di controllo conforme alle esigenze specifiche dell'attivitą ad essa facente capo.

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