Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3161 del 6 ottobre 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di controversie di lavoro la competenza territoriale ex art. 413 c.p.c. è radicata - sulla base del contenuto della domanda - nel luogo in cui è sorto il rapporto per essere stato ivi stipulato il contratto di lavoro e non già in quello in cui ha avuto inizio la prestazione lavorativa, la quale però - ove nel ricorso manchi la specifica allegazione del luogo in cui è stato stipulato il contratto - può essere valutata come fatto concludente indicativo dell'insorgenza del rapporto.

(massima n. 2)

L'azione di denuncia di danno temuto è ammissibile nei confronti della P.A. sempre che essa non miri alla revoca o alla modifica di un atto amministrativo o alla imposizione di un determinato comportamento, positivo o negativo, all'amministrazione convenuta, ma sia rivolta unicamente all'accertamento di un comportamento colpevole della P.A., con riserva di esperire, nella sede competente, l'azione per eliminare le cause del danno sempre incombente.

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