Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19153 del 6 novembre 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In ipotesi di cassazione con rinvio il giudizio di rinvio e quello avente ad oggetto la restituzione dei beni consegnati o delle somme pagate in virtł della sentenza cassata sono tra loro autonomi, onde possono essere celebrati separatamente e non v'č necessitą di riunirli. Tuttavia, tale reciproca autonomia non č assoluta, in quanto viene meno nel caso in cui il giudizio di rinvio si concluda prima di quello sulle restituzioni, con una decisione identica a quella contenuta nella sentenza cassata: e, ricorrendo tale ipotesi, giudice delle restituzioni dovrą rigettare la domanda innanzi a lui proposta.

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