Cassazione civile Sez. I sentenza n. 546 del 23 gennaio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario sin dalla costituzione del rapporto processuale, rinviando la causa al giudice di primo grado a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c. (cosiddetto rinvio improprio), il giudizio deve cominciare ex novo, sicché le parti vengono a trovarsi nell'identica situazione dell'annullamento senza rinvio e il detto giudice del merito può liberamente riesaminare e valutare i fatti di causa, senza essere vincolato da pregresse statuizioni.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.