Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2016 del 8 febbraio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui, per il fatto che le decisioni della Corte di Cassazione non possono essere riformate, è inammissibile l'individuazione di un nuovo giudice in sostituzione di quello designato dalla precedente sentenza di annullamento della Cassazione, non opera nei casi in cui si sia di fronte all'ipotesi in cui la Suprema Corte abbia semplicemente disposto — ope legis — la remissione della causa al primo giudice, per il fatto del ricorso di una delle ipotesi di nullità considerate dall'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c. e della conseguente esigenza che il processo si rinnovi ab imis. Più in particolare, nell'ipotesi in cui il rinvio sia avvenuto per l'integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorzio necessario, il giudizio è destinato a riprendere il suo corso nella pienezza — per le parti quali risultanti dalla integrazione del contraddittorio — di tutti i poteri processuali, in essi compresi anche la legittimazione di quelle pretermesse nella fase iniziale, ad eccepire ed a sollevare il problema della competenza territoriale, la quale dovrà essere determinata non più solo in relazione alle parti originarie, ma a tutti i litisconsorti necessari, senza — d'altronde — che, nell'ipotesi in cui il processo fosse stato originariamente instaurato sulla base del foro determinato ai sensi del comma secondo dell'art. 18 c.p.c. (foro del convenuto privo di residenza, domicilio o dimora nello Stato, o dimora sconosciuta) possa ritenersi applicabile l'art. 33 c.p.c. che, nell'ipotesi di cause contro più persone connesse per l'oggetto o per il titolo, consente l'instaurazione di un unico processo davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti. E ad un tal riguardo non potrà d'altra parte dispiegare alcun rilievo neppure il principio della cosiddetta perpetuatio iurisdictionis sancito dall'art. 5 c.p.c., presupponendo quest'ultimo pur sempre che la competenza si sia radicata correttamente, in relazione — perciò — a tutte le parti unite nell'eventuale litisconsorzio necessario sostanziale, e non potendo — d'altronde — la posizione del litisconsorte necessario originariamente pretermesso parificarsi a quella del chiamato in causa iussu iudicis, la quale ultima identifica — in realtà — un'ipotesi di litisconsorzio meramente processuale.

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