Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25250 del 8 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il giudice di appello abbia illegittimamente rimesso al giudice di primo grado la causa per omessa integrazione del contraddittorio e la Corte di cassazione rilevi detto errore commesso dal giudice di secondo grado, la causa va cassata con rinvio al medesimo giudice di appello (rinvio di tipo restitutorio), che resta investito del potere di riesaminare il merito della causa, nell'ambito di un giudizio nel quale le parti, salvi i limiti dell'impugnazione a suo tempo proposta, hanno la facoltą di svolgere tutte le difese e le argomentazioni che risultino compatibili con il rito di secondo grado, o la cui proposizione sia ammissibile in sede di gravame.

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