Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1460 del 9 febbraio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo di comunicazione imposto all'amministratore del condominio dal terzo comma dell'art. 1131 c.c., rilevante solo all'interno del rapporto tra la collettivitā dei condomini e l'amministratore stesso, come non incide sulla deducibilitā e rilevabilitā d'ufficio della carenza di legittimazione passiva del condominio convenuto in persona dell'amministratore con citazione il cui contenuto esorbita dalle funzioni di quest'ultimo, cosė non rileva ai fini della legittimazione attiva dell'amministratore, la quale, ai sensi dell'art. 1130 e del primo comma dell'art. 1131 c.c., va verificata in base all'inclusione della tutela giurisdizionale richiesta nei limiti delle normali attribuzioni dell'amministratore quali stabilite dalla legge o dal regolamento di condominio, o alla sua eccedenza dai detti limiti, nel quale caso č necessaria l'autorizzazione dell'assemblea o il mandato espresso dei condomini. (Nella specie č stato ritenuto che, in difetto di delibera autorizzativa dell'assemblea, l'amministratore del condominio fosse carente di legittimazione a proporre un'azione reale a difesa di un diritto parziario su un fondo contiguo di proprietā di terzi, trattandosi di azione a finalitā non meramente conservativa ed esulante dalle normali attribuzioni dell'amministratore).

(massima n. 2)

Mentre rispetto all'azione prevista dall'art. 949 c.c., che ha natura reale e si caratterizza in quanto diretta a difendere la proprietā da pretese di diritto avanzate dai terzi, legittimato passivo č il proprietario del fondo pretesamente dominante, quando l'azione, avuto riguardo ai fatti posti a suo fondamento ed alle ragioni di essa, valutati dal giudice di merito con apprezzamento insindacabile se congruamente e logicamente motivato, mira a proteggere la proprietā da indebite intromissioni o utilizzazioni di terzi, non accompagnate dalla pretesa di esercitare sulla cosa un diritto reale limitato, legittimati passivi rispetto ad essa sono gli autori delle anzidette turbative o molestie di fatto.

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