Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 25837 del 11 dicembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Posto che, al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di sentenza o di ordinanza, è decisiva non già la forma adottata ma il suo contenuto (cosiddetto principio della prevalenza della sostanza sulla forma), al provvedimento del giudice, il quale — nel delibare come rilevante e non manifestamente infondata, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale della norma che è tenuto ad applicare, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del giudizio in corso — affermi, altresì, la propria giurisdizione nella materia controversa, va riconosciuta, per questa parte, natura non già di ordinanza (priva di carattere decisorio e, dunque, non impugnabile, qual è appunto quella con cui viene proposto l'incidente di costituzionalità), bensì di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, comma secondo, n. 4, c.p.c., con l'ulteriore conseguenza che, a norma dell'art. 361 c.p.c., avverso la stessa va fatta riserva di ricorso per cassazione o deve essere proposto ricorso immediato, determinandosi, in difetto, il passaggio in giudicato della decisione, senza che rilevi in contrario che, nella sentenza definitiva, lo stesso giudice abbia poi ribadito la propria giurisdizione.

(massima n. 2)

In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo, sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 32 del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni. (Principio di diritto enunciato ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., per la particolare importanza della questione di diritto risolta).

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