Cassazione civile Sez. I sentenza n. 346 del 14 gennaio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di unitą ed infrazionabilitą della prova, come non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, cosģ non impedisce al giudice d'avvalersi della facoltą di ordinare d'ufficio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.

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