Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3267 del 12 febbraio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando il giudice di appello sia stato investito della valutazione che il giudice di primo grado ha compiuto delle emergenze di un mezzo di prova e non sia stato in alcun modo sollecitato a disporne la rinnovazione, l'omesso esercizio da parte dello stesso giudice di appello del potere di rinnovazione di cui al primo comma dell'art. 356 c.p.c. non č di per sé deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non essendo consentito l'esame del motivo sulla base dell'analisi della motivazione del giudice di primo grado.

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