(massima n. 1)
Allorquando il giudice di appello sia stato investito della valutazione che il giudice di primo grado ha compiuto delle emergenze di un mezzo di prova e non sia stato in alcun modo sollecitato a disporne la rinnovazione, l'omesso esercizio da parte dello stesso giudice di appello del potere di rinnovazione di cui al primo comma dell'art. 356 c.p.c. non č di per sé deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., non essendo consentito l'esame del motivo sulla base dell'analisi della motivazione del giudice di primo grado.