Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 10025 del 24 aprile 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di citazione in appello è nullo qualora vi sia contrasto tra l'intestazione del gravame (indicante quale giudice il tribunale) e la "conventio in ius" (contenente l'invito a comparire davanti alla corte d'appello), ciò determinando assoluta incertezza sul giudice effettivamente adìto.

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