Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 10440 del 6 maggio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inammissibilitą dell'appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327, primo comma, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), č rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimitą; tuttavia, la parte che lamenti il mancato rilievo della tardivitą, sollecitando il giudice di legittimitą a provvedervi nell'esercizio dei propri poteri officiosi, ha l'onere di indicare gli elementi di fatto al cui riguardo richiede la verifica. (Nella specie, il ricorso č stato rigettato, essendosi la parte limitata ad affermare come, agli atti processuali, non risultasse provata la tempestivitą dell'appello, sollecitando, quindi, la Corte a ripercorrere in modo esplorativo l'intero sviluppo della attivitą procedimentale).

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