Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6235 del 9 luglio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inammissibilità dell'appello, ancorché non rilevata dal giudice del gravame, può essere rilevata nella successiva sede di legittimità anche d'ufficio, salvo i limiti del giudicato, nel caso in cui la relativa questione sia stata già esaminata e risolta dal giudice d'appello e manchi una specifica impugnazione. La rilevabilità d'ufficio riguarda anche l'ipotesi di acquiescenza parziale siccome legata al potere del giudice di verificare i limiti oggettivi dell'impugnazione.

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