Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3051 del 25 maggio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove sia stato assegnato al convenuto un termine di comparizione minore di quello stabilito dalla legge, l'atto introduttivo del giudizio è nullo e la relativa nullità, se non sia stata sanata con effetti ex nunc dalla costituzione del convenuto, deve essere rilevata di ufficio e si ripercuote sul procedimento e sulla sentenza che lo definisce; ciò vale anche per il giudizio di appello, in virtù del richiamo all'art. 163 c.p.c. da parte dell'art. 342 dello stesso codice. Ne consegue che il termine in oggetto è previsto a tutela esclusiva del convenuto o dell'appellato, in relazione all'esigenza di costoro di predisporre tempestivamente le proprie difese, sicché nessuna questione attinente al termine di comparizione e alla sanzione di nullità per inosservanza del medesimo si pone con riguardo all'attore o all'appellante.

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