Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8093 del 28 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Non subisce deroghe, in seno alle procedure fallimentari, il principio secondo cui l'ambito del giudizio di appello, e la conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di secondo grado č chiamato a pronunciarsi, č determinato dalle questioni effettivamente devolutegli con gli specifici motivi di impugnazione, oltre che da quelle rilevabili di ufficio che, delle stesse, costituiscano l'antecedente logico e in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure.

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