Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16422 del 20 agosto 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 c.p.c., non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria, ma, in quanto funzionale all'individuazione delle censure mosse dall'appellante, può emergere anche indirettamente dalle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di impugnazione, ove questi forniscano gli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia e delle ragioni del gravame. Inoltre, atteso il carattere devolutivo dell'appello e la mancanza in esso del principio di autosufficienza, tale requisito è soddisfatto mediante il rinvio circostanziato a singoli atti del processo, in modo da consentire al giudice, attraverso l'esame di tali atti (che si presumono noti), di acquisire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dei termini della controversa e dello svolgimento del processo.

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