Cassazione civile Sez. II sentenza n. 22123 del 19 ottobre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza del requisito della specificitā dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 c.p.c., occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado. Non č necessario, peraltro, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano evidenziati con nuove argomentazioni, in quanto non esiste una stretta correlazione tra la specificitā dei motivi e la novitā degli argomenti addotti a sostegno di essi, che si collega alla scelta che l'appellante ha di completare ed integrare le difese con il solo limite del rispetto della norma dell'art. 345 c.p.c.

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