Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15159 del 29 novembre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino ha la facoltą di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza la necessitą di specificare la ragione per la quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi, sempre che l'esercizio di tale potere non intralci l'attivitą amministrativa e non sia contrario ai principi di correttezza, ed i relativi costi siano assunti dai condomini istanti.

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