Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 21 del 3 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il requisito della «sommaria esposizione dei fatti» richiesto dall'art. 342 c.p.c. non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria ma, in quanto funzionale alla individuazione delle censure mosse dall'appellante, può ritenersi soddisfatto anche qualora tale individuazione sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, ed in mancanza ne cnosegue la nullità del relativo atto, che rimane sanata per effetto della costituzione dell'appellato, e non l'inammissibilità del gravame, che non è esplicitamente prevista da alcuna norma.

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