Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11940 del 8 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di condominio, la mancata disponibilitā della documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo da parte dei condomini comporta la violazione, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di rendiconto e la conseguente invaliditā della delibera di approvazione, ciō che non si verifica quando la disponibilitā della documentazione manchi in sede di approvazione del preventivo dove, normalmente, l'approvazione della previsione di spesa viene fatta sulla base della gestione dell'anno precedente, e dove, soprattutto, la documentazione sulle spese potrā essere conseguita una volta che esse siano state effettuate, e non in via preventiva.

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