Cassazione civile Sez. II sentenza n. 954 del 8 marzo 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo dell'amministratore di eseguire le delibere dell'assemblea di condominio e di curare l'osservanza del regolamento — con la conseguente rappresentanza dei partecipanti anche in giudizio, sia contro i condomini, sia contro i terzi — si riferisce soltanto alle cose e alle parti comuni a tutti i condomini, ma non riguarda quelle clausole contenute negli atti di acquisto del bene da parte di ciascun partecipante al condominio concernenti la costituzione di servita di passaggio su beni di un altro condominio, poiché tali clausole interessano i singoli condomini quali proprietari esclusivi ed esulano dall'autonomo potere dell'amministratore del condominio.

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