Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1663 del 6 giugno 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Sia avuto riguardo al significato letterale che alla ratio delle disposizioni dettate dall'art. 1128, primo e secondo comma, per l'ipotesi di perimetro totale o parziale dell'edificio in condominio, č da ritenere che, mediante esse, siano stati disciplinati — in mancanza di diverse convenzioni tra le parti — solo gli effetti della distruzione totale o parziale per cause estranee alla volontā dei condomini.

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