Cassazione civile Sez. II sentenza n. 611 del 25 gennaio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di riassunzione del processo interrotto, l'obbligo del rispetto dei termini minimi di comparizione sussiste quando l'interruzione si verifica prima che si sia avuta la costituzione delle parti, mentre quando l'interruzione si verifica successivamente non occorre il rispetto di alcun termine minimo di comparizione, e le esigenze delle parti trovano adeguata garanzia nella valutazione che viene fatta dal giudice stesso, in armonia con le specifiche situazioni di fatto.

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