Cassazione penale Sez. V sentenza n. 596 del 15 marzo 1999

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con il quale il giudice dispone la sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304 c.p.p. può essere adottato dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza anche dopo il deposito della motivazione, in quanto, ai sensi dell'art. 91 att. c.p.p., in materia di libertà personale la sua competenza funzionle permane fino a che gli atti sono depositati presso il suo ufficio.

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deliberato anche da un giudice diverso da quello dinanzi al quale si è verificata la causa che ha dato luogo alla sospensione, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, che nel momento in cui venga adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere. Ed invero, specie con riferimento alla sospensione di cui al primo comma lett. c) dell'art. 304 c.p.p., il provvedimento di sospensione la cui natura è meramente dichiarativa non deve necessariamente essere pronunciato contestualmente al dispositivo della sentenza, ma può essere pronunciato anche in un momento successivo.

(massima n. 3)

In tema di misure cautelari personali, le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare previste dall'art. 304, commi uno e due, c.p.p., si distinguono non solo perché solo le prime consentono di limitarne gli effetti ad alcuni degli imputati, escludendo cioè coloro cui le cause di sospensione non si riferiscono e che facciano richiesta di separazione del procedimento, ma anche perché la sospensione prevista dall'art. 304 comma 1 può essere disposta d'ufficio dal giudice, mentre quella prevista dall'art. 304 comma 2 presuppone la richiesta del P.M. (La Corte ha argomentato sul punto osservando che la distinzione trae origine non solo dalla dizione letterale della norma dell'art. 304 c.p.p., la quale a proposito delle sospensioni previste dal primo comma dispone che «i termini... sono sospesi», mentre con riferimento a quelle del secondo comma precisa che «i termini... possono... essere sospesi»; ma anche perché le situazioni previste dal primo comma sono specificamente disciplinate ed indicate dalla legge ed obiettivamente rilevabili dal giudice, il quale è tenuto a disporre la sospensione, con declaratoria meramente dichiarativa, senza margini per valutazioni discrezionali non appena una delle condizioni abbia a verificarsi).

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