Cassazione penale Sez. I sentenza n. 163 del 4 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza che l'art. 304, terzo comma, c.p.p., in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, non preveda, a differenza di quanto dispone l'art. 305, stesso codice in tema di proroga di quei termini, che sia sentito il difensore, non può essere intesa come possibilità che il procedimento per l'adozione del relativo provvedimento si svolga senza la sua partecipazione, e trova la sua spiegazione nel fatto che la prima norma si riferisce alla fase del giudizio, nella quale la partecipazione della difesa è obbligatoria e pertanto è assicurata la presenza del difensore, mentre la seconda norma si riferisce alla fase delle indagini preliminari, nella quale la partecipazione del difensore non è costante e deve essere assicurata di volta in volta, allorché il giudice è chiamato a decidere. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, ove la richiesta del P.M. di sospensione dei termini di custodia venga avanzata in udienza pubblica, in tale sede può aver luogo l'audizione del difensore, mentre, qualora la richiesta venga formulata nell'intervallo tra un'udienza e l'altra, il contraddittorio deve essere assicurato o riservando l'audizione del difensore e la decisione nella prima udienza utile, oppure fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 127 c.p.p.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.