Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2526 del 6 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 304, comma primo, c.p.p., č diretta ad evitare che l'imputato possa beneficiare di eventi o situazioni da lui determinati a fini meramente dilatori. Tale principio non si applica quando il legame tra l'istanza dell'imputato e il rinvio del dibattimento venga ad interrompersi poiché la causa che lo ha determinato trova origine nell'esercizio di attivitą processuali che la legge rende obbligatorie, indipendentemente dall'istanza dell'imputato, ponendosi questa solo come impulso all'espletamento di un'attivitą doverosa del giudice. Ne consegue l'inapplicabilitą della sospensione dei termini di custodia cautelare nel caso in cui il processo sia stato sospeso per rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio incidentale di costituzionalitą di una norma.

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