Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2577 del 21 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La sospensione del procedimento dovuta alla rimessione degli atti alla Corte costituzionale, allorché non intervenuta nell'ambito del giudizio principale, ma in quello incidentale conseguente a istanza di ricusazione avanzata dall'imputato, comporta la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.