Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4221 del 19 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di sospensione del procedimento per rimessione degli atti alla Corte costituzionale, non possono ritenersi sospesi anche i termini di custodia cautelare, neppure nel caso in cui la rimessione degli atti è stata determinata da un'eccezione di incostituzionalità proposta dall'imputato. (Nella specie la Suprema Corte ha affermato che non può ritenersi sospeso il termine dei dieci giorni previsto dall'art. 309 c.p.p., in favore dell'indagato sottoposto a misura, entro il quale deve essere depositata l'ordinanza che decide sul riesame proposto).

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