Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3920 del 11 novembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

I provvedimenti di sospensione e rinvio del dibattimento hanno, di norma carattere ordinatorio e rientrano nel potere discrezionale del giudice che procede. Tale discrezionalità è vincolata, però, nel caso di sopravvenienza di circostanze eccezionali, quali quelle disciplinate dall'art. 304 c.p.p. — impedimento o allontanamento, mancata presentazione o partecipazione di uno o più difensori che rendano privi di assistenza uno o più imputati — che costituiscono un ostacolo concreto, ed eventualmente giuridico, alla prosecuzione del dibattimento. Di conseguenza, la diffusa astensione dalle udienze, attuata dai difensori in adesione alla deliberazione degli organi professionali, legittima, privando uno o più imputati della necessaria assistenza tecnica, il rinvio o la sospensione del dibattimento e giustifica, conseguentemente, la sospensione dei termini di custodia cautelare. (Ha peraltro affermato la Corte che non è giuridicamente apprezzabile la manifesta volontà dei detenuti di prosecuzione del processo, stante l'impossibilità concreta di assicurare, anche attraverso difensori di ufficio, l'assistenza tecnica a uno o più imputati, e rientrando nell'insindacabile discrezionalità del giudice la valutazione in ordine alla separazione dei giudizi).

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