Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3431 del 14 dicembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Configura un caso di paralisi dell'attivitą dibattimentale determinata da mancata assistenza difensiva la revoca in massa delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti con nomina di altri difensori ai quali venga concesso termine a difesa, senza che rechi alcuna differenza la circostanza che l'iniziativa sia riferibile agli imputati o ai difensori. In tale ipotesi, ove sia adottato provvedimento di sospensione dei termini di prescrizione, gli effetti di esso si producono nei confronti di tutti gli imputati anche se alcuni non abbiano dato causa al comportamento ostruzionistico, in quanto costoro possono chiedere, per evitare conseguenze per loro pregiudizievoli, che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi a norma del comma quinto dell'art. 304 c.p.p.

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