Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4727 del 17 aprile 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta semplice documentale, č punito il comportamento omissivo del fallito che non ha tenuto le scritture contabili. Trattasi di reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attivitā di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalitā di consentire ai creditori l'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 c.c.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori; peraltro, l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno se l'azienda non ha formalmente cessato la attivitā, anche se manchino passivitā insolute; esso viene meno solo quando la cessazione della attivitā commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese

(massima n. 2)

In tema di bancarotta semplice documentale, essendo la pena accessoria prevista dall'art. 217 l. fall. determinata solo nel massimo, essa deve, ai sensi dell'art. 37 c.p., avere durata eguale a quella della pena principale inflitta.

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