Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3264 del 17 febbraio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di condominio d'edifici, la regola posta dall'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale (per metā in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metā in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo) in mancanza di criteri condizionali, č applicabile per analogia, ricorrendo l'identica ratio alle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell'ascensore giā esistente (su cui incide il logorio dell'impianto, proporzionale all'altezza dei piani). Pertanto anche nel caso in cui l'ascensore sia stato installato successivamente alla costruzione dell'edificio, ma con il consenso di tutti i condomini, l'impianto č di proprietā comune -secondo la presunzione di cui all'art. 1117 n. 3 c.c., in mancanza di titolo contrario - fra tutti i condomini in proporzione al valore del piano o porzione di piano di proprietā esclusiva (art. 1118 c.c.) e la ripartizione delle spese relative all'ascensore č regolata dai criteri stabiliti dall'art. 1124 c.c. e dall'art. 1123 c.c. che costituisce una specifica applicazione mentre se il contributo finanziario apportato dai condomini nella costruzione dell'impianto, č d'entitā maggiore rispetto alla quota di comproprietā, puō dare luogo soltanto ad un diletto di credito del singolo condomino verso il condominio.

(massima n. 2)

In tema di condominio, il criterio per la identificazione delle quote di partecipazione ad esso, derivando dal rapporto fra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietā singolo, esiste prima ed indipendentemente dalla formazione delle tabelle millesimali, la cui esistenza, pertanto, non costituisce requisito di validitā delle delibere assembleari.

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