Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1294 del 23 febbraio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo del preventivo parere del comitato di sorveglianza, necessario per la vendita di bene immobile, implica che tale parere debba essere correlato alla situazione in atto al momento della vendita stessa. Pertanto, qualora, dopo una prima consultazione di detto comitato, sia decorso un notevole lasso di tempo, o siano comunque intervenute circostanze tali da evidenziare un mutamento nei prezzi di mercato, deve ritenersi occorrente un nuovo parere del comitato medesimo prima di procedere a quella vendita.

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