Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 8363 del 17 agosto 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

In relazione ad istanza di fallimento di una società cooperativa, le questioni inerenti all'esercizio da parte della medesima di attività commerciale, con il conseguenziale assoggettamento a tale procedura anziché a liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, le questioni inerenti all'esistenza del preventivo nulla-osta ministeriale richiesto per le azioni esecutive dei creditori (art. 80 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165), attengono alla sussistenza dei presupposti per detta dichiarazione, quindi al merito, non alla giurisdizione, e, pertanto, non sono deducibili con istanza di regolamento preventivo.

(massima n. 2)

La domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione — a causa della proposizione del ricorso o del controricorso — ma quando si riferisca a danni conseguenti alla proposizione del ricorso, deve essere formulata, a pena di ammissibilità, nel controricorso e non anche nella memoria presentata ex art. 378 c.p.c. o nel corso della discussione orale della causa.

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