Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 423 del 21 gennaio 1988

(4 massime)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento con cui il tribunale abbia liquidato il compenso al commissario giudiziale dell'amministrazione controllata, è soggetto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, stante la non riconducibilità della controversia fra quelle «relative alla dichiarazione ed alla revoca del fallimento», per le quali è prevista deroga alla sospensione medesima (art. 3 della L. 7 ottobre 1969 n. 742, in relazione all'art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12).

(massima n. 2)

In ipotesi di sottoposizione ad amministrazione controllata di una pluralità di società collegate, la possibilità di porre il compenso dei commissari giudiziali a carico solidale delle società medesime, nonostante la loro distinta soggettività, l'autonomia delle procedure e la non qualificabilità del «gruppo» come separato centro d'imputazione, deve ritenersi consentita, in relazione all'unicità del fatto costitutivo della relativa obbligazione, quando si tratti degli stessi commissari, che abbiano operato nell'interesse comune di tutte le società, sicché resti esclusa la riferibilità della singola prestazione all'una od all'altra di esse.

(massima n. 3)

In tema di liquidazione del compenso al commissario giudiziale dell'amministrazione controllata, i criteri dettati per il compenso del curatore del fallimento (d.m. 27 novembre 1976, richiamato dall'art. 39 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267) sono applicabili nei limiti di compatibilità con le particolari caratteristiche e finalità della procedura. Al fine indicato, pertanto, può tenersi conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza della procedura, della sollecitudine delle relative operazioni, non anche dell'ammontare dell'attivo e dell'entità delle somme attribuite ai creditori, trattandosi di parametri rinvenibili soltanto nel fallimento.

(massima n. 4)

Qualora una società, sottoposta ad amministrazione controllata, venga successivamente assoggettata ad amministrazione straordinaria, ai sensi del D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito con modificazioni in L. 3 aprile 1979 n. 95), ed il tribunale abbia disposto la prosecuzione dell'incarico del commissario giudiziale fino alla nomina del commissario di detta amministrazione straordinaria, il tribunale medesimo ha il potere-dovere di liquidare il compenso al commissario giudiziale, anche per il periodo della suddetta prosecuzione del mandato, con la prededuzione contemplata dall'art. 111 della legge fallimentare, ma non anche di disporre il prelevamento di tale compenso dal libretto di deposito, costituito dalla società per le spese dell'amministrazione controllata, atteso che questo, disposta l'amministrazione straordinaria, viene acquisito alla relativa procedura, e spetta esclusivamente al commissario straordinario la facoltà di disporne secondo le regole della procedura stessa.

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