Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8285 del 30 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nullitā e annullabilitā sono forme di invaliditā nettamente distinte quanto a presupposti, disciplina e conseguenze e deve escludersi che l'una azione sia compresa nell'altra o siano tra loro in rapporto di fungibilitā anche quando siano fondate sui medesimi fatti (nella specie era stata originariamente proposta domanda di nullitā di testamento per difetto dell'olografia e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, quindi tardivamente, domanda di annullamento per mancanza di data in conseguenza dell'accentata apocrifia di quella apparentemente apposta).

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