Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2886 del 9 febbraio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In base all'art. 183, primo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza che omologa o respinge il concordato spetta solo ai creditori opponenti e al debitore, ma non al commissario giudiziale, che non č portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale.

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