Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10214 del 20 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora alcuni condomini decidano, unilateralmente, di distaccare le proprie unitą immobiliari dall'impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietą dello stesso, ma non sono tenuti a sostenere altresģ le spese per il relativo uso (nella specie, quelle per l'acquisto del gasolio), salvo che gli altri condomini, in conseguenza del distacco, siano costretti a far fronte ad una spesa maggiore, rispetto alle quote precedenti, restando in tal caso a carico di coloro che lo hanno effettuato l'onere di tale maggiore spesa.

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