Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12934 del 4 dicembre 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo è necessario che sussistano tutte le condizioni, di ordine soggettivo ed oggettivo, previste dai numeri da 1 a 4 dell'art. 181 legge fall., mentre per il rigetto dell'istanza è sufficiente il giudizio negativo su una soltanto di esse. Pertanto, qualora il tribunale abbia accolto l'opposizione all'omologazione per il difetto della condizione relativa al raggiungimento delle prescritte maggioranze (n. 2 art. cit.), il giudice di appello, davanti al quale sia contestata l'esistenza anche di altre condizioni (nella specie, quelle di cui ai nn. 1 e 3, riguardanti la convenienza economica del concordato e la sicurezza dell'adempimento), non può limitarsi a ritenere erroneo il giudizio sul raggiungimento delle maggioranze, ma è tenuto, per il principio di economia processuale, ad esaminare la ricorrenza delle ulteriori condizioni, poiché la mancanza di una sola di esse basterebbe ad escludere l'omologazione, rendendo così ininfluente il giudizio sulla sussistenza o meno delle maggioranze.

(massima n. 2)

In tema di deliberazione del concordato preventivo, nel caso in cui un creditore escluso dal voto abbia fatto opposizione, il giudice dell'opposizione, che dichiari nullo il concordato per vizio incorso nella votazione, non può rimettere il processo nella sede amministrativa, per una nuova votazione da parte di tutti i creditori che ne abbiano diritto, ma deve rifare il calcolo delle maggioranze, considerando che l'art. 181 n. 2 della legge fallimentare impone di interpretare come dissenziente la volontà dell'opponente illegittimamente escluso.

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