(massima n. 1)
Il contributo alla spesa per un servizio comune destinato ad esser fruito in misura diversa dai singoli condomini deve esser ripartito in proporzione all'utilizzazione di esso e non ai millesimi come invece avviene per il riscaldamento, per impossibilitą di accertarne l'effettiva utilitą per ciascun condomino al fine di evitare un indebito arricchimento rispettivamente a favore e a discapito dei singoli condomini.