Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9589 del 18 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fallimento di una associazione non riconosciuta avente lo status di imprenditore commerciale non comporta né che gli associati siano imprenditori commerciali, né che il fallimento dell'ente produca il fallimento di tutti gli associati, poiché tale effetto si produce solo nei riguardi degli associati che siano illimitatamente responsabili secondo la disciplina propria delle associazioni non riconosciute, ossia, a norma dell'art. 38 c.c., per le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

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