Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18927 del 28 settembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche — la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità del primo comma dell'art. 147 legge fall. nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) — impone che la decorrenza di detto termine per il socio occulto receduto non può farsi risalire alla data del suo recesso (né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, dato che l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario), ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, di guisa che occorre, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato.

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